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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

“RETE COMUNITARIA”

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

  1. E’ costituita un’Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro denominata “Rete Comunitaria”, di seguito per brevità denominata “Associazione”.

  2. Con deliberazione del Consiglio dei moderatori viene stabilita la sede dell’Associazione; con analogo provvedimento possono essere costituite sedi secondarie in Italia e all’Estero anche presso comunità e associazioni formalmente costituite che aderiscano all’Associazione.

  3. L’Associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto previsto all’art. 8, comma 12.

Art. 2 – Scopi e obiettivi generali dell’Associazione.

  1. L’Associazione ha lo scopo, come obiettivo prioritario, di favorire la nascita, la crescita delle classi dirigenti dell’Italia, dell’Europa unita e di altri Paesi del Mondo che operino per la pace, lo sviluppo compatibile delle economie delle comunità locali e del mondo intero, la solidarietà interpersonale, l’inclusione sociale, la valorizzazione del multiculturalismo, la tolleranza civile, culturale e religiosa.

  2. L’Associazione si prefigge, altresì, lo scopo di creare, allargare, mantenere una rete di comunità di persone solidali tra loro e finalizzate a favorire la partecipazione delle persone alla organizzazione, gestione, trasformazione delle società in cui esse vivono, studiano, lavorano.

  3. L’Associazione assume come valori fondanti le teorie, sistematicamente attualizzate, del personalismo comunitario di Mounier e di Maritain, dei valori etici del lavoro e dell’impresa ripresi negli anni ’50 del secolo scorso da Adriano Olivetti nel suo movimento di “Comunità”.

Art. 3 – Strumenti operativi dell’Associazione.

  1. L’Associazione favorisce l’istituzione di Fondazioni che operano come enti strumentali al raggiungimento degli scopi sociali definiti all’art. 2. L’Associazione può altresì partecipare al capitale di Fondazioni già costituite in Italia e all’estero e che abbiano nei loro fini obiettivi contenuti nel presente atto costitutivo o perseguano fini strumentali o connessi col raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente statuto.

  2. L’Associazione può partecipare a società consortili con O.n.l.u.s. o strutture associative in Italia, in Europa e nel Mondo purché le stesse abbiano nei loro oggetti sociali i temi fondanti dell’Associazione.

  3. L’Associazione organizza, direttamente e/o mediante Fondazioni, momenti formativi e di aggiornamento permanente a favore di: amministratori locali, funzionari di pubbliche amministrazioni, imprenditori, dirigenti e quadri d’impresa, del commercio, dell’agricoltura, della cooperazione, dell’associazionismo, della finanza della comunicazione, del tempo libero, delle professioni liberali, della ricerca e dello studio, finalizzati alla creazione di una classe dirigente consapevole dell’esigenza di procedere nella direzione di favorire la crescita culturale delle persone e delle comunità verso uno sviluppo compatibile con la tutela dei diritti della persona e dell’ambiente.

  4. L’Associazione opera per favorire la ricerca scientifica, la ricerca sociale, la socializzazione e la diffusione dei risultati delle stesse, purché finalizzati a consentire la tutela e la crescita della persona umana in una logica di solidarietà e di pari opportunità.

  5. L’Associazione supporta e favorisce i suoi obiettivi anche mediante una propria casa editrice, sia in collaborazione con case editrici esistenti, nonché mediante la rete telematica e la multimedialità. Gli scopi dell’attività editoriale e di comunicazione non hanno fini di lucro e gli eventuali redditi prodotti saranno finalizzati all’estensione dell’attività di edizione e comunicazione.

Art. 4 – Pari opportunità e azioni positive dell’Associazione.

  1. Alla luce dello scopo principale di favorire la crescita culturale delle persone attraverso lo studio, la ricerca, la comunicazione, la formazione, l’esperienza sul campo, l’Associazione opera per stimolare le giovani generazioni a partecipare alle attività con l’obiettivo esplicito di creare e selezionare la classe dirigente di domani. Per tali ragioni, favorisce la nascita di comunità giovanili che partecipino in maniera autonoma e autoorganizzata alle attività sociali, fornendo loro gli strumenti attraverso cui operare.

  2. L’Associazione favorisce la partecipazione delle donne all’attività sociale garantendo la strumentazione a comunità e associazioni organizzate e partecipate dalle donne, la veicolazione delle loro posizioni, delle loro elaborazioni, nonché la partecipazione per quote rilevanti all’attività organizzativa e direzionale dell’Associazione medesima.

  3. L’Associazione garantisce la partecipazione piena all’attività sociale delle minoranze (linguistiche, etniche, religiose, culturali, sociali) e opera per favorire nella società e nelle sue istituzioni la piena integrazione di tali minoranze.

Art. 5 – Partecipazione all’attività politica.

  1. L’Associazione promuove la partecipazione piena dei propri aderenti all’attività politica con l’obiettivo di fare in modo che al governo delle Istituzioni (locali, regionali, nazionali, sovranazionali) partecipino quante più persone possibili si siano formate all’interno dell’Associazione o al suo esterno e che continuino a perseguire gli obiettivi per cui l’Associazione è nata.

  2. L’Associazione opera, altresì, attraverso un proprio movimento politico, operante peculiarmente a livello locale e che da questo livello, con modalità a rete, connetta le varie autonome realtà nella direzione di influire direttamente alle scelte di governo delle istituzioni superiori a cominciare dalle Regioni.

  3. Il movimento politico è autorizzato all’utilizzo del simbolo dell’Associazione (che è anche simbolo del movimento) per candidati a liste locali o sovralocali previa verifica degli obiettivi e dell’eticità delle candidature. A tale scopo è vietato l’uso del simbolo e dei marchi registrati dall’Associazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dei moderatori deliberata previo parere favorevole del Comitato etico.

  4. E’ ammesso l’esplicito riferimento alla partecipazione al movimento neocomunitario della “Rete comunitaria” a candidati che siano collocati in liste e coalizioni che non fanno riferimento al movimento medesimo, purché queste non siano in concorrenza nella competizione elettorale specifica a liste dirette del movimento e, nel caso di assenza di competizione diretta, siano inseriti in liste e coalizioni che espressamente contengano nei loro programmi gli obiettivi perseguiti dall’Associazione e dal Movimento politico di diretta emanazione. In ogni caso l’autorizzazione all’esplicito riferimento anche sulla documentazione (in qualsiasi forma prodotta e diffusa) alla partecipazione al Movimento, all’Associazione o alle sue emanazioni è rigorosamente subordinata all’autorizzazione del Consiglio dei moderatori deliberata previo parere favorevole del Comitato etico.

TITOLO II – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6 – Organi e rappresentanza legale dell’Associazione.

  1. Gli organi dirigenti dell’Associazione sono:

    1. i soci;

    2. l’Assemblea dei rappresentanti delle Comunità aderenti,

    3. il Consiglio dei coordinatori e dei moderatori;

    4. il Comitato etico;

    5. il Tesoriere;

    6. il Collegio dei revisori contabili.

  1. La rappresentanza legale dell’Associazione è attribuita ai componenti del Consiglio dei coordinatori e dei moderatori anche disgiuntamente.

Art. 7 – I soci.

  1. L’Associazione è costituita da:

    1. la Comunità dei soci fondatori;

    2. la Comunità degli Amici del Movimento neocomunitario;

    3. singole comunità (a valenza locale, territoriale, regionale, nazionale, internazionale) che perseguano scopi compatibili con quelli fondanti dell’Associazione e che: si impegnino espressamente e democraticamente, nel rispetto dei loro statuti e regolamenti, a far propri gli obiettivi fondanti, lo statuto e le norme regolamentari; nonché recepiscano esplicitamente gli atti di integrazione delle norme fondanti quando le stesse fossero state approvate dall’Assemblea dei rappresentanti delle Comunità aderenti.

  1. L’Associazione si collega con strutture comunitarie e/o associative con la qualifica di “comunità amiche” che non si riconoscono totalmente negli obiettivi dell’Associazione, ma che perseguono scopi simili anche se settoriali. Dette comunità partecipano al dibattito comunitario, possono utilizzare gli strumenti dell’Associazione, purché il contenuto delle loro azioni o documenti non si pongano in netto contrasto con gli obiettivi sociali o con le deliberazioni degli organismi dirigenti dell’Associazione e sempre previa autorizzazione del Consiglio dei moderatori deliberata previo parere favorevole del Comitato etico. I rappresentanti delle predette “comunità amiche” non hanno diritto di voto, né di elettorato passivo.

Art. 8 – L’Assemblea dei rappresentanti delle Comunità aderenti.

  1. Ogni comunità aderente elegge, con le forme previste dai singoli statuti, due componenti dell’Assemblea dei rappresentanti delle Comunità aderenti, avendo cura di garantire la presenza di entrambi i sessi. Le Comunità aderenti costituite da appartenenti ad un unico sesso eleggono un solo rappresentante in assemblea.

  2. Fanno parte dell’Assemblea tutti i soci fondatori contenuti nell’elenco allegato all’atto costitutivo e tutti i soci che aderiranno alla associazione entro il 31 dicembre 2009 saranno assimilati a soci fondatori

  3. L’Assemblea è l’organo fondamentale dell’Associazione. Essa elegge i componenti del Consiglio dei coordinatori moderatori, nonché i componenti del Comitato etico.

  4. L’Assemblea approva il regolamento di funzionamento dell’Assemblea medesima. In detto regolamento, approvato con la maggioranza assoluta dei componenti, sono fissate le prerogative dei componenti l’Assemblea, la validità delle sedute dell’Assemblea e le modalità di consultazione e di deliberazione della stessa.

  5. Le sedute dell’Assemblea possono essere tenute in maniera virtuale tramite videoconferenze o strumenti della rete telematica (blog o altro); è pertanto esplicitamente consentito che gli interventi possano essere effettuati anche solo per iscritto, purchè a tutti si consentito leggerli (o sentirli letti). Ogni componente dovrà possedere in tal caso la firma elettronica al fine della verifica delle votazioni avvenute tramite la rete od altra modalità di riconoscimento univoco, indicata al momento della convocazione.

  6. Almeno una volta l’anno e obbligatoriamente ad ogni biennio in occasione della prima seduta dell’Assemblea neoeletta la riunione assembleare è tenuta in maniera non virtuale.

  7. L’Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei componenti, può deliberare l’integrazione dello statuto sociale con nuovi principi. Può inoltre modificare lo statuto stesso nelle parti che regolano la vita interna associativa e la composizione degli organi con la maggioranza assoluta dei componenti o dei due terzi dei presenti.

  8. L’Assemblea nomina il Tesoriere dell’Associazione e il Collegio dei revisori contabili.

  9. L’assemblea approva il conto consuntivo dell’Associazione e fissa contestualmente i criteri generali per le quote di adesione singole o di comunità. La non approvazione del conto consuntivo produce la decadenza dei coordinatori moderatori e dell’intero Consiglio dei coordinatori moderatori.

  10. Ogni biennio le Comunità aderenti eleggono i propri rappresentanti e conseguentemente l’Assemblea viene rinnovata.

  11. L’Assemblea ratifica la deliberazione del Consiglio dei coordinatori moderatori per la costituzione di sedi in Italia e all’estero anche presso comunità e associazioni formalmente costituite che aderiscono all’Associazione.

12. L’Assemblea, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, approva lo scioglimento anticipato dell’Associazione o la sua fusione con altra associazione od organismo.

13. L’Assemblea approva a maggioranza e in prima istanza lo statuto di un proprio movimento politico.

Art. 9 – Il Consiglio dei coordinatori moderatori.

  1. Il Consiglio dei coordinatori moderatori (di seguito, il Consiglio) è l’organo esecutivo dell’Associazione.

  2. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea ed è composto da due coordinatori moderatori, entrambi eletti dall’Assemblea su due collegi elettorali. Il primo collegio elettorale è composto dai soci fondatori e l’Assemblea sceglie il primo dei coordinatori moderatori nell’elenco dei suoi componenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a ricoprire l’incarico e purché l’elenco delle disponibilità conti almeno tre nomi. Diversamente i soci fondatori perdono il diritto di avere un proprio rappresentante nella coppia dei coordinatori moderatori. Il secondo collegio elettorale è composto dai componenti dell’Assemblea che abbiano sottoscritto la loro disponibilità, eccezion fatta che per i soci fondatori nel caso in cui essi risultino eleggibili nel primo collegio con l’avvertenza che, nel caso in cui siano disponibili solo uno o due soci fondatori essi potranno far parte dell’elettorato passivo ma esclusivamente nel collegio unico. Nel caso dei due collegi, i componenti dell’Assemblea dispongono di due schede e in ciascuna di esse possono indicare un unico nome. In caso di collegio unico – e quindi di un’unica scheda – essi possono indicare un solo nome. Risultano eletti i candidati che hanno riscontrato un maggior numero di preferenze per collegio e che abbiano raggiunto almeno il venticinque per cento delle preferenze rispetto al numero degli elettori del collegio. Diversamente si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati nel collegio. Diversamente si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati nel collegio. In caso di parità prevale la maggiore erà del candidato.

  3. I componenti del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

  4. Il Consiglio è responsabile della conduzione generale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea.

  5. Il Consiglio modera il dibattito sul portale internet dell’Associazione e sugli strumenti multimediali di comunicazione; nomina i rappresentanti dell’Associazione in seno ad enti, organizzazioni, associazioni o simili che non siano espressamente riservati dallo statuto e dal regolamento ad altri organi; ripartisce gli incarichi organizzativi dell’Associazione al loro interno; procede all’approvazione dei documenti ufficiali dell’Associazione che non spettino alla competenza diretta dell’Assemblea e predispone le proposte di documenti da sottoporre a quest’ultima; approva il budget preventivo dell’Associazione e adotta il bilancio annuale da sottoporre al voto dell’Assemblea; procede alla nomina del presidente della o delle Fondazioni costituite dall’Associazione e ai componenti dei consigli direttivi delle stesse la cui nomina è riservata all’Associazione; adotta a maggioranza ogni altra questione che non sia stata attribuita ad altri organi dell’Associazione dal presente statuto o dai regolamenti interni.

  6. A ciascuno dei componenti il Consiglio sono attribuiti dall’Assemblea uno o più compiti, eventualmente anche mediante specifica delega revocabile in ogni momento.

  7. I coordinatori moderatori possono essere sostituiti in caso di dimissione volontaria, di impossibilità a svolgere la funzione (certificata dal Comitato etico) ovvero per decesso. In tali casi subentra il primo dei non eletti seguendo l’ordine delle preferenze registrate durante la seduta elettorale dell’Assemblea che ha costituito il collegio, purché accetti l’incarico e abbia ottenuto un numero di preferenze almeno pari al dieci per cento della platea elettorale e dura in carica per il tempo rimanente. Diversamente, si procede a nuova convocazione dell’Assemblea anche tramite internet e si procede a nuova elezione con il sistema precedentemente indicato. Anche in tale caso la durata in carica è pari alla parte rimanente della consigliatura. Qualora l’evento si registri nell’ultimo semestre non si dà luogo a nuova elezione e opera l’unico moderatore coordinatore rimasto.

  8. In particolari casi che riguardano aspetti etici ovvero violazione dei principi fondamentali dell’Associazione o delle sue regole di funzionamento o in caso di comportamenti penalmente rilevanti, dolosi o colposi, o, ancora, in caso di inerzia o imperizia nell’azione, il Comitato etico, direttamente o su proposta di uno dei due componente il Consiglio, può proporre all’Assemblea la destituzione dell’altro coordinatore moderatore.. In tal caso l’Assemblea si pronuncia nei termini più brevi possibili secondo il regolamento; nel frattempo il coordinatore moderatore e sospeso dalle funzioni.

  9. I coordinatori moderatori operano d’intesa tra loro. Qualora l’intesa non venga trovata, il collegio opera secondo la decisione del moderatore coordinatore socio fondatore ovvero, in caso entrambi non posseggano tale caratteristica, la decisione prevalente è quella del moderatore che ha avuto maggior consenso elettorale.

  10. Il Consiglio fissa le quote di adesione individuali e collettive secondo i criteri fissati dall’Assemblea all’atto dell’approvazione del conto consuntivo.

Art. 10 – Il Comitato etico.

  1. Il Comitato etico ha i seguenti compiti:

    1. vigilare sull’osservanza dei principi fondanti dell’Associazione;

    2. vigilare sul corretto andamento della vita associativa e sul rispetto delle regole da parte dei diversi organi;

    3. emettere censure nei confronti di comunità o di singoli aderenti che non si comportino, nelle loro attività, secondo i principi fondanti dell’Associazione;

    4. emettere pareri preventivi previsti in merito a quesiti inerenti le norme statutarie ed i regolamenti interni;

    5. proporre la decadenza degli organismi dirigenti l’Associazione.

    6. Effettuare proposte all’Assemblea in merito alle visioni statutarie.

  1. Il Comitato etico è composto da tre componenti eletti dall’Assemblea con voto limitato a due componenti su di una rosa proposta dal Consiglio e composta da un numero doppio degli eligendi.

  2. Il componente del Comitato etico non può far parte di altri organismi dirigenti dell’Associazione, né far parte di organismi elettivi di Istituzioni pubbliche.

  3. Il Comitato etico dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.

  4. Le decisioni del Comitato etico debbono essere assunte all’unanimità. Qualora ciò non avvenga, la proposta viene sottoposta dal Presidente al collegio entro i successivi tre giorni e deve essere approvata con almeno due voti favorevoli su tre componenti. Diversamente le proposte si intendono respinte.

  5. E’ eletto presidente del Comitato etico il candidato più votato. A parità è eletto il più anziano d’età. In caso di dimissione o decadenza del presidente assume la presidenza il membro del collegio più votato.

  6. In caso di impedimento permanente o dimissione di un componente, il Consiglio provvede alla surroga con il primo degli esclusi. In assenza si procede alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del componente da surrogare. Nel corso dell’ultimo semestre di validità del collegio non si procede a nuova elezione, purché nel collegio permangano due componenti. In detto periodo le deliberazioni debbono essere assunte all’unanimità. Qualora l’assenza sistematica di unanimità determini l’impossibilità dell’organo di funzionare il Consiglio dei coordinatori moderatori, accertato tale evento, sottopone all’Assemblea la proposta di decadenza anticipata. Se il voto dell’Assemblea assunto a maggioranza assoluta dei componenti è favorevole, il collegio decade e si procede a nuova elezione.

  7. I membri del Comitato etico possono essere eletti tra personalità di moralità ineccepibile che, pur espressamente condividendo gli obiettivi dell’associazione, non ne facciano parte.

Art. 11 – Il Tesoriere.

  1. Il Tesoriere è eletto tra gli iscritti all’ordine dei commercialisti e all’albo dei revisori contabili ovvero tra coloro che svolgono l’attività di ragioniere generale di ente locale o l’hanno svolta in passato se attualmente in quiescenza, con voto dell’Assemblea su proposta di almeno il cinque per cento dei componenti o dal Comitato etico.

  1. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti e degli incassi dell’associazione, tiene la contabilità, ne rende il conto. Il Tesoriere è titolare dei conti correnti o dei titoli dell’Associazione così come della cassa economale, firma i contratti dell’Associazione che, se pluriennali, debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio.

  2. Ogni decisione di spesa assunta dai coordinatori moderatori ovvero dal Consiglio deve ottenere il preventivo parere favorevole del Tesoriere.

  3. Ogni entrata o spesa deve essere rigorosamente documentata e annotata nei libri contabili dell’Associazione. Il Tesoriere può rifiutare entrate qualora ritenga che le stesse non rispettino i requisiti di trasparenza ecc ecc

  4. Il Tesoriere può essere revocato dall’Assemblea su proposta del Comitato etico quando la sua azione non sia informata alla piena trasparenza o quando siano violati i principi essenziali dell’Associazione, i contenuti delle sue deliberazioni o quando il comportamento del tesoriere non corrisponda all’etica sociale o violi la normativa applicabile.

  5. Il Tesoriere dura in carica un triennio e può essere rinominato una sola volta.

  6. Una volta cessato dalla carica non può far parte, per un triennio, del Collegio dei revisori contabili.

Art. 12 – Il Collegio dei revisori contabili.

  1. Il Collegio dei revisori (di seguito, il Collegio) ha il compito di esaminare i libri contabili dell’Associazione e di esprimere il proprio parere sia sul budget preventivo che sul conto consuntivo prima della sottoposizione all’Assemblea.

  1. Il Collegio è nominato dall’Assemblea ed è composto da tre membri inscritti all’albo dei revisori contabili. I componenti del Collegio durano in carica un triennio e sono eleggibili una sola volta.

  2. In luogo del Collegio, su proposta del Consiglio dei coordinatori moderatori, l’Assemblea può assegnarne i compiti ad una società di revisione.

Art. 13 – Le risorse finanziarie dell’Associazione.

  1. L’Associazione basa le proprie entrate sulle quote sociali, individuali e collettive, sulle quote di abbonamento all’area riservata della rivista on-line da parte dei non soci, su eredità, legati e donazioni, su contributi privati e pubblici (anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, sulla quota pari al cinque per mille dell’I.R.P.E.F. destinate all’Associazione stessa dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, su rimborsi spese per iniziative effettuate per conto terzi o per le istituzioni pubbliche, su rimborsi elettorali, secondo il regolamento di contabilità approvato dall’Assemblea.

  2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell’Associazione.

  3. Gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali.

  4. In caso di scioglimento dell’Associazione, avvenuta per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14 – Norma di rinvio.

  1. Per quanto non previsto dallo statuto si fa luogo al contenuto dei regolamenti interni dell’Associazione e alle leggi regionali, della Repubblica Italiana e alle norme emanate dalla Comunità Europea in materia di associazioni senza fini di lucro.

Art. 15 – Norma transitoria.

  1. Nel primo anno di vita dell’Associazione l’Assemblea dei soci fondatori coincide con l’Assemblea dell’Associazione di cui al precedente art. 8 in funzione di Assemblea costituente.

  2. L’Assemblea approva nella sua prima seduta lo statuto dell’Associazione e assume le prime determinazioni organizzative.

  3. Nella seduta immediatamente successiva alla avvenuta registrazione delo statuto associativo approva un regolamento generale dell’Associazione finalizzato a gestire la transitorietà onde costituire tutti gli organismi dirigenti e avviare l’associazione da parte dei singoli soci e delle comunità associate garantendone i diritti di partecipazione.

  4. E’ compito dell’Assemblea costituente istituire la Fondazione, il portale internet e gli strumenti di comunicazione. Può altresì approvare lo statuto provvisorio del Movimento politico qualora intenda darne origine salva successiva ratifica nel primo congresso formale del medesimo.

  5. L’Assemblea elegge, altresì, con le regole del presente statuto integrate, ove necessario, dal regolamento, il Consiglio dei coordinatori moderatori, il Comitato etico, il Tesoriere e il Collegio dei revisori. Tutti i predetti organi scadono, per la prima volta, al 31 dicembre 2009 al fine di consentire la piena partecipazione dell’Associazione costituita al primo rinnovo degli organismi dirigenti. La durata in carica e il numero massimo della reiterazione degli incarichi non tengono conto della fase costituente di cui al presente comma.

  6. I soci che aderiranno all’Associazione entro il 31/12/2009 saranno iscritti a tutti gli effetti come soci fondatori.

Letto, confermato e sottoscritto: